Art. 212
Istigazione a commettere reati militari
[1]((Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o piu' militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, e' punito, se l'istigazione non e' accolta, ovvero se l'istigazione e' accolta ma il reato non e' commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena e' sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al qual si riferisce l'istigazione.
[2]La stessa pena si applica se l'istigato e' un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'art. 7 di questo Codice, ai militari in congedo illimitato e' applicabile la legge penale militare.
[3]Se il colpevole e' superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione)).
Testo vigente dal 4 aprile 1956, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva