Art. 220 — Falso in fogli di licenza, di via e simili
[1]Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
[2]La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva