Art. 83
D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 75
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000. Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente Testo Unico, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non abbia concorso nella consumazione del fatto. Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000. Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva