Art. 234
Truffa
[1]Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
[2]La pena e' della reclusione militare da uno a cinque anni:
[3]1° se il fatto e' commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
[4]2° se il fatto e' commesso, ingenerando nella persona offesa, il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorita'.
[5]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva