Art. 243
Abbandono del servizio da parte del mobilitato civile
[1]Chiunque, appartenendo al personale di uno stabilimento statale di produzione per la guerra ovvero a uno stabilimento privato mobilitato, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
[2]La stessa pena si applica al militare dispensato, all'ammesso a ritardo o all'esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nel comma precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nello stesso termine.
[3]Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo accordo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
[4]Se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena puo' essere diminuita da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva