Art. 244
[1](Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).
[2]Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, usa violenza contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni.
[3]Se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.
[4]Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorita' militare, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'.
[5]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale, Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva