Art. 249 (Codice penale militare di guerra)Azione penale contro persone delle forze armate nemiche

Per i reati contro le leggi e gli usi della guerra, preveduti dal titolo quarto del libro terzo, commessi nel territorio dello Stato italiano a danno di qualunque persona, ovvero all'estero a danno delle forze armate dello Stato italiano o degli appartenenti a esse, da militari o da altre persone appartenenti alle forze nemiche, l'azione penale puo' promuoversi o proseguirsi, ancorche' per gli stessi reati sia gia' intervenuta sentenza di un giudice straniero; salvo quanto dispongono le convenzioni internazionali.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art249 · fonte su Normattiva