Art. 252
Pilota che cagiona la perdita, ovvero l'investimento, l'incaglio o l'avaria della nave
[1]Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, e' punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.
[2]Il pilota, che cagiona l'investimento di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
[3]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica:
[4]1° la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma;
[5]2° la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva