Art. 259
Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare
Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l'assistenza chiestagli in circostanze di pericolo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva