Art. 261-bisProcedimenti riguardanti i magistrati

((Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:

  • a)dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;
  • b)dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;
  • c)dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma)).

Testo vigente dal 22 dicembre 1998, tuttora in vigore · versione 44 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art261bis · fonte su Normattiva