Art. 269 — Officialita' dell'azione penale
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale e' pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta o la querela, e' iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva