Art. 269Officialita' dell'azione penale

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale e' pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta o la querela, e' iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art269 · fonte su Normattiva