Art. 250 (Codice penale militare di guerra) — Azione civile
Nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, l'esercizio dell'azione civile non e' ammesso nemmeno se trattasi di procedimenti per reati, che in tempo di pace sono soggetti alla giurisdizione ordinaria.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva