Art. 27
Sostituzione della reclusione militare alla reclusione
[1]Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, e' sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione.
[2]Nel caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare. 36
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
36La Corte Costituzionale con sentenza 26 - 30 luglio 1993 n. 358 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1993 n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p. nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto nell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772".
Testo vigente dal 5 agosto 1993, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva