Art. 279
[1](Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo).
[2]Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari territoriali e altri appartengono alla competenza dei tribunali militari di bordo, la competenza appartiene per tutti ai tribunali militari territoriali.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva