Art. 28
Degradazione
[1]La degradazione si applica a tutti i militari, e' perpetua e priva il condannato:
[2]1° della qualita' di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacita' di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;
[3]2° delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato.((7))
[4]La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione.
[5]La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.
[6]Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune. -------------- AGGIORNAMENTO 87) La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno - 3 luglio 1967 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 08/07/1967 n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 "del Codice penale militare di pace approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, limitatamente alla parte del primo comma n. 2, in base alla quale la degradazione priva il condannato "delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato"."
Testo vigente dal 9 luglio 1967, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva