Art. 283
Tribunali all'interno e all'estero
[1]La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'interno e' determinata dal decreto Reale che li istituisce.
[2]Per la competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'estero, oltre le disposizioni del decreto Reale che li istituisce, si osservano gli accordi stipulati con lo Stato che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione, e, in mancanza di accordi, gli usi internazionali. Ove occorra, provvede il comandante del corpo di spedizione, mediante bando.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva