Art. 284 (Codice penale militare di guerra)Revoca della convocazione

Se occorrono altri elementi di prova del reato, oltre quelli, che, a norma di legge, consentono la convocazione dei tribunale militare di guerra straordinario, il pubblico ministero li assume direttamente; e, se risultano escluse le condizioni richieste per la convocazione del tribunale straordinario, il comandante che lo ha convocato revoca l'ordine di convocazione, e si procede nei modi ordinari.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art284 · fonte su Normattiva