Art. 285 (Codice penale militare di guerra) — Giudizio e sentenza
[1]Convocato il tribunale militare di guerra straordinario e raccolta, in quanto possibile, la truppa sotto le armi, il presidente e i giudici prendono posto davanti a essa, e prestano giuramento con la formula stabilita dalla legge relativa all'ordinamento giudiziario militare.
[2]L'imputato e' assistito da un difensore.
[3]Il presidente interroga l'imputato sulle sue generalita' e gli contesta il reato che forma oggetto della imputazione; indi la discussione procede nell'ordine e con le norme stabiliti per ogni altro tribunale militare di guerra.
[4]Chiuso il dibattimento, allontanato l'imputato e ritiratisi il pubblico ministero e il difensore, il tribunale delibera la sentenza. Redatta e sottoscritta questa, l'imputato e' ricondotto davanti al tribunale per udirne la lettura, che e' fatta dal presidente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva