Art. 287
Applicazione delle norme del codice di procedura penale
In quanto non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, al procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva