Art. 292
Dubbio sulla identita' personale dell'imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare
Quando il dubbio sulla identita' personale dell'imputato sorge nel giudizio davanti al tribunale supremo militare, questo, se lo ritiene fondato, delega, anche d'ufficio, l'istruzione sull'incidente al giudice istruttore del tribunale militare presso il quale fu emesso il provvedimento impugnato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva