Art. 293
Difensori
[1]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103)).
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103)).
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103)).
[4]((Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, puo' escludere il difensore o il consulente tecnico non militare)).
Testo vigente dal 6 novembre 1947, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva