Art. 294Disciplina dei difensori militari

[1]Il difensore militare, nominato di ufficio o scelto dall'imputato, non puo' rifiutare l'incarico senza giusti motivi. Se ricorrono giusti motivi, il presidente ha facolta' di concedere la dispensa.

[2]Se il rifiuto di assumere la difesa non e' giustificato, al difensore militare e' inflitta dallo stesso tribunale militare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma dei regolamenti, puo' infliggere il superiore gerarchico.

[3]Il difensore militare, ancorche' scelto dall'imputato, se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per il servizio della difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art294 · fonte su Normattiva