Art. 296
Obbligo d'osservanza delle norme processuali
Nei procedimenti di competenza dell'Autorita' giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l'inosservanza non importa nullita' o altra sanzione particolare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva