Art. 298
Notificazione degli atti
In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva