Art. 300 — Nullita' non sanabili
Le nullita' stabilite dall'articolo 185 del codice di procedura penale non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d'ufficio.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva