Art. 183 c.p.p.Sanatorie generali delle nullita'

Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita' sono sanate:

  • a)se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
  • b)se la parte si e' avvalsa della facolta' al cui esercizio l'atto omesso o nullo e' preordinato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art183 · fonte su Normattiva