Art. 183 c.p.p. — Sanatorie generali delle nullita'
Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita' sono sanate:
- a)se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
- b)se la parte si e' avvalsa della facolta' al cui esercizio l'atto omesso o nullo e' preordinato.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva