Art. 32Pubblicazione della sentenza di condanna

[1]La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo e' pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove e' stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o e' ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva.

[2]Il giudice, se ricorrono particolari motivi, puo' disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art32 · fonte su Normattiva