Art. 18
Pubblicazione della sentenza di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. ((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale)) La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
Testo vigente dal 1 gennaio 2010, tuttora in vigore · versione 20 su Normattiva