Art. 325
Attivita' e delegazioni del giudice istruttore militare
[1]L'istruzione formale e' compiuta dal giudice istruttore militare, a richiesta del pubblico ministero.
[2]Per gli atti da eseguirsi fuori del comune in cui risiede, il giudice istruttore, quando non ritiene di dovere, per ragioni di urgenza o per altro motivo, procedere personalmente, richiede il giudice istruttore militare del luogo, o, in mancanza, l'Autorita' giudiziaria ordinaria, secondo le norme stabilite dall'articolo 296 del codice di procedura penale.
[3]Se il militare da sentirsi quale testimone e' in navigazione, e non vi e' probabilita' di pronto ritorno, il giudice istruttore richiede per l'esame il comandante della nave o dell'aeromobile, che delega un ufficiale per ricevere con giuramento la deposizione.
[4]Se la nave si trova in un porto estero, puo' essere richiesto anche il Regio console.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva