Art. 38 (Codice penale militare di guerra)Effetto derivante dalla condotta del condannato

[1]Alla data della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato alla pena della reclusione militare per un tempo non superiore a tre anni, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, non abbia, posteriormente alla condanna, commesso un delitto e non sia piu' volte incorso in gravissime punizioni disciplinari, il reato e' estinto.

[2]In tal caso, non ha luogo la esecuzione della pena principale e cessano gli effetti penali della condanna.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art38 · fonte su Normattiva