Quanto all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza (art. 206), il progetto si riferiva all'«imputato»; ma poichè può trattarsi anche di persone che possono non assumere o non conservare la qualità di «imputato», senza che per ciò venga a cessare la possibilità di applicare ad esse delle misure di sicurezza, ho soppressa tale parola. Il progetto, coerentemente a quanto stabiliva per la carcerazione preventiva, disponeva che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza non dovesse computarsi nella durata minima della misura stessa definitivamente applicata. Ma per le medesime ragioni d'equità, che mi hanno indotto a rendere obbligatorio il computo della carcerazione preventiva nella durata della pena, ho ritenuto opportuno stabilire che il tempo dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza debba computarsi nella durata minima di essa.
Relazione al Codice penale (1930), n. 103
Il progetto stabiliva che le misure di sicurezza sono applicate a tempo indeterminato e non possono essere revocate, se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse sottoposte (art. 213, 207 del codice). Non a torto la Commissione parlamentare fece rilevare che la menzione dell'applicazione a tempo indeterminato era superflua; e perciò l'ho eliminata. Ho poi migliorato anche la struttura dell'articolo, in modo che non esige spiegazioni. La predetta Commissione avrebbe desiderato che, quanto alla revoca delle misure di sicurezza, essa fosse possibile anche prima del decorso del termine ordinario, se «si tratti di misura di sicurezza detentiva che segua una pena detentiva non inferiore ad un anno, durante la quale si siano avute prove non equivoche della cessazione della pericolosità». Ho peraltro considerato che, durante il tempo in cui il condannato è in carcere, non è possibile stabilire in modo sicuro se la sua pericolosità permanga o sia cessata. La durata minima della misura di sicurezza è stabilita a garanzia dell'interesse della difesa sociale, e non è escluso che, in pratica, il minimo abbia talvolta a funzionare nel tempo stesso anche come massimo. Ma possono presentarsi casi in cui è equo ed opportuno far cessare le misure di sicurezza in qualsiasi momento, come avviene, per le pene, mediante l'istituto della grazia. Senonchè questo atto di clemenza sovrana, che ha per oggetto appunto le «pene», non riguarda in essenza i provvedimenti amministrativi, tra i quali rientrano le misure di sicurezza. Occorreva quindi trovare un mezzo atto a far cessare le misure di sicurezza, in modo analogo a ciò che avviene per le pene in conseguenza della grazia. Ho ritenuto che quel mezzo dovesse consistere nella potestà, riconosciuta al Ministro della giustizia, di emettere provvedimenti di revoca delle misure di sicurezza, in ogni caso e senza condizioni di tempo. Nulla in verità vieta di ammettere che il più alto organo del Governo nel campo dell'amministrazione della giustizia possa esercitare un potere d'indulgenza analogo a quello della grazia, il quale, rispetto alle pene, è riservato al Capo dello Stato. È poi naturale che, data la natura e gli scopi di un simile potere, non si debbano prestabilire condizioni per il suo esercizio; neppure quella della cessazione dello stato di pericolosità, quantunque sia logico prevedere che il Ministro, nelle sue decisioni in questa materia, terrà conto anche di tale elemento. Ho aggiunto quindi all'articolo in esame un capoverso, per il quale, in ogni caso, e anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può essere revocata con decreto del Ministro della giustizia. È quasi superfluo rilevare la grande importanza pratica di questa disposizione che potrà talora attenuare il rigore del sistema delle misure di sicurezza e si risolve in una maggiore garanzia per coloro che vi sono sottoposti.
Relazione al Codice penale (1930), n. 104
Per ciò che attiene agli effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle misure di sicurezza (art. 210), il progetto disponeva che l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle, per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che siano state già ordinate dal giudice. Aggiungeva che alla colonia agricola e alla casa di lavoro poteva essere sostituita la libertà vigilata. Quantunque su questa disposizione nessuna osservazione sia stata fatta dalla Commissione parlamentare, mi è parso che essa peccasse d'eccessivo rigore, e però l'ho modificata nel seguente modo. Ho distinto le due ipotesi, della applicazione ex novo di misure di sicurezza e dell'esecuzione di misure già applicate. In relazione alla prima ipotesi, ho disposto che l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, fatta eccezione per quelle che, a norma di legge, possono essere ordinate in ogni tempo. Rispetto alla seconda ipotesi, ho stabilito che l'estinzione della pena non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza già ordinate dal giudice come misure accessorie a una condanna alla reclusione superiore a dieci anni, escludendo quindi l'esecuzione medesima in relazione a tutte le misure accessorie a condanne a pene meno gravi, a differenza di ciò che stabiliva il progetto. In entrambe le ipotesi poi, se la misura di sicurezza applicata ex novo o quella che rimane eseguibile è la colonia agricola o la casa di lavoro, deve essere sostituita con la semplice libertà vigilata, trasformando così in obbligo ciò che nel progetto era facoltà del giudice. Il progetto disponeva inoltre che, se per effetto di indulto o di grazia non deve essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, deve sempre ordinarsi l'assegnazione del condannato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero la libertà vigilata, per un tempo non inferiore a tre anni. La Commissione parlamentare, a questo proposito, consigliò, anzitutto, di sostituire alle parole: «in tutto o in parte la pena dell'ergastolo», le altre: «o la pena dell'ergastolo sia ridotta». Ma la pena dell'ergastolo, che è perpetua, non può «ridursi», bensì soltanto commutarsi. Conviene poi considerare che si è voluto contemplare anche il caso in cui l'esecuzione non sia ancora cominciata, e quindi è tanto più esatta la dizione adottata. In secondo luogo la predetta Commissione espresse il voto che, nel caso in esame, non venisse applicata la misura detentiva, perchè le parve che essa frusterebbe il provvedimento d'indulto o di grazia, facendo continuare, sia pure per scopi diversi, lo stato di privazione della libertà personale. Essendomi sembrato che tale proposta abbia non solo un fondamento d'indiscutibile equità, ma sia conforme altresì al dovere di prestare il più rispettoso e ligio ossequio agli atti di sovrana clemenza, la ho accolta, limitando il provvedimento alla libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
Relazione al Codice penale (1930), n. 105