Art. 210 c.p.Effetti della estinzione del reato o della pena

[1]L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

[2]L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state gia' ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro e' sostituita la liberta' vigilata.

[3]Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato e' sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 5 ottobre 1944, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art210 · fonte su Normattiva