Art. 398
Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilita' o rigetto del ricorso
Nel caso in cui il tribunale supremo militare dichiari inammissibile o rigetti il ricorso presentato dalla parte privata, non si applica la sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 549 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva