Art. 412
Riabilitazione
[1]Il tribunale supremo militare, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, puo' ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare del Re Imperatore e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.
[2]La decisione puo' essere pronunciata altresi' a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare del Re Imperatore.
[3]Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 598, 599 e 600 del codice di procedura penale, sostituito il tribunale supremo militare alla corte d'appello e il procuratore generale militare del Re Imperatore al procuratore generale.
[4]La decisione del tribunale supremo militare non e' soggetta a impugnazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva