Art. 433 — Estradizione dall'estero
[1]Se occorre chiedere a uno Stato estero la estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
[2]Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende.
[3]Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva