Art. 433Estradizione dall'estero

[1]Se occorre chiedere a uno Stato estero la estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

[2]Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende.

[3]Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1941-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art433 · fonte su Normattiva