Art. 36Revoca della liberazione condizionale

[1]Se la liberazione condizionale deve essere revocata, si provvede con le forme prescritte dall'articolo 590 del codice di procedura penale.

[2]Il procuratore militare del Re Imperatore competente per la esecuzione ordina la carcerazione del condannato e informa il procuratore generale militare del Re Imperatore per la designazione dello stabilimento in cui il condannato deve scontare la residua pena.

Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art36 · fonte su Normattiva