Art. 55
Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare
[1]Quando concorrono piu' reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica, osservate le norme seguenti:
[2]1° se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione; con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;
[3]2° se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva