Art. 64 — Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo
[1]Nella esecuzione delle pene inflitte a militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:
[2]1° se trattasi dei reati indicati nell'articolo 264, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente;
[3]2° se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
[4]3° in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva