Art. 64Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo

[1]Nella esecuzione delle pene inflitte a militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:

[2]1° se trattasi dei reati indicati nell'articolo 264, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente;

[3]2° se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

[4]3° in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art64 · fonte su Normattiva