Art. 33 — Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune
[1]La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:
[2]1° la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
[3]2° la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1°, trattasi di delitto non colposo contro la personalita' dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermita' psichica, o alla liberta' vigilata;
[4]3° la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a' termini degli articoli 63 e 64.
[5]La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva