Art. 69 (Codice penale militare di guerra) — Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente
Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al militare, che ottiene le notizie o la consegna degli oggetti o documenti in esso indicati.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva