Art. 59 (Codice penale militare di guerra)Spionaggio militare

[1]E' punito con la morte con degradazione il militare, che, per favorire il nemico, si procura o tenta di procurarsi documenti, oggetti o notizie, che possono compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte o posto militare, di una nave militare o da trasporto, di un aeromobile militare o da trasporto, di un arsenale o altro stabilimento militare, ovvero di zone di adunata, di azione o stazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, o comunque delle forze armate dello Stato; anche senza essersi introdotto nei luoghi suindicati. 38a

[2]La stessa pena si applica al militare, che, per procurarsi documenti, oggetti o notizie in favore del nemico, si introduce in alcuno dei luoghi indicati nel comma precedente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art59 · fonte su Normattiva