Art. 70 — Non menzione della condanna nel certificato del casellario
[1]Il giudice puo' ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna e' inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purche' ricorrano le altre condizioni stabilite dall'articolo 175 del codice penale.
[2]La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva