Art. 70Non menzione della condanna nel certificato del casellario

[1]Il giudice puo' ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna e' inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purche' ricorrano le altre condizioni stabilite dall'articolo 175 del codice penale.

[2]La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art70 · fonte su Normattiva