Art. 88D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 78

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna colpisca il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita', e' pronunziata per un tempo non minore di cinque anni, e non superiore a dieci. Il giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente decreto. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art88 · fonte su Normattiva