Art. 76
Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza
[1]Durante il servizio alle armi, e' sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un manicomio giudiziario, o in un riformatorio giudiziario, ovvero della confisca.
[2]Alla cessazione del servizio alle armi, o durante l'esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, il Ministro della giustizia puo' revocare la misura di sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattisi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva