Art. 86
Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio
Il militare, che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, e' punito con la morte con degradazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva