Art. 93
Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato
Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorita' competente, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva