Art. 96
Fine di favorire lo Stato italiano
Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilita' non e' esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva