Art. 111 (Codice penale militare di guerra) — Circostanza aggravante
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se dal fatto e' derivato nocumento al buon esito del combattimento o alla resistenza delle truppe o degli equipaggi, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva