Art. 157 (Codice penale militare di guerra)Allontanamento dalla residenza

[1]Nel territorio delle operazioni militari, i funzionari, gli impiegati civili e i salariati dello Stato, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e i salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di ogni altro istituto o stabilimento pubblico, i notai, i medici, i farmacisti e ogni altra persona esercente una professione o un'arte sanitaria, che si allontanano dalla loro residenza, senza l'autorizzazione dell'Autorita' militare, sono puniti con la reclusione militare fino a due anni.

[2]Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo accordo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

[3]Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai Prefetti.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art157 · fonte su Normattiva