Art. 208 (Codice penale militare di guerra) — Ripresa delle armi contro la data fede
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Il prigioniero di guerra, che, liberato sulla parola d'onore di non partecipare piu' oltre alle ostilita', riprende le armi contro lo Stato italiano o alcuno degli Stati suoi alleati, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva