Art. 248 (Codice penale militare di guerra)Azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra

[1]L'azione penale contro comandanti, per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra, non puo' essere iniziata, dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del Ministro da cui il comandante dipendeva, o, se piu' sono i comandanti e appartengono a forze armate diverse, del Ministro da cui dipendeva l'imputato piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, quello superiore in comando o piu' anziano.

[2]La stessa disposizione si applica relativamente all'azione penale per i reati indicati nell'articolo 165. In tali casi, se l'imputato e' estraneo alle forze armate dello Stato, la richiesta e' fatta dal Ministro della giustizia.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art248 · fonte su Normattiva