Art. 248 (Codice penale militare di guerra) — Azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra
[1]L'azione penale contro comandanti, per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra, non puo' essere iniziata, dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del Ministro da cui il comandante dipendeva, o, se piu' sono i comandanti e appartengono a forze armate diverse, del Ministro da cui dipendeva l'imputato piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, quello superiore in comando o piu' anziano.
[2]La stessa disposizione si applica relativamente all'azione penale per i reati indicati nell'articolo 165. In tali casi, se l'imputato e' estraneo alle forze armate dello Stato, la richiesta e' fatta dal Ministro della giustizia.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva